Domande frequenti
Come si dichiara e come si versa l'imposta di soggiorno del Comune di Realmonte. Ogni risposta riporta l'articolo del Regolamento su cui si fonda.
Prima di iniziare
Chi deve usare questo portale?
Il portale è lo strumento con cui il gestore della struttura ricettiva assolve gli obblighi previsti dal Regolamento comunale: dichiarare i pernottamenti e riversare al Comune l'imposta riscossa dagli ospiti.
Riguarda tutte le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Realmonte, come individuate dalla legge regionale in materia di turismo: alberghi e residence, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, agriturismi, case per ferie, campeggi e villaggi turistici, bed & breakfast e tutte le tipologie di affitti brevi.
Riferimento: Art. 2 c. 2 e art. 4 c. 2 del Regolamento comunale.
In sintesi: che cosa devo fare, e ogni quanto?
Gli adempimenti sono due, con due cadenze diverse. È la distinzione che genera più confusione, quindi conviene tenerla a mente.
- Ogni mese — la dichiarazione. Entro quindici giorni dalla fine del mese dichiari i pernottamenti di quel mese, anche se non hai avuto ospiti paganti. Si fa da Nuova dichiarazione.
- Ogni trimestre — il versamento. Entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre versi al Comune quanto risulta dalle dichiarazioni di quei tre mesi, e carichi la prova del pagamento. Si fa da Scadenze e pagamenti.
Il portale calcola da sé gli importi: tu inserisci le prenotazioni, lui applica tariffa e limiti previsti dal Regolamento.
Riferimento: Art. 8 c. 1 e art. 9 del Regolamento comunale.
Come faccio a sapere se sono in regola?
Appena entri, in cima alla pagina iniziale trovi il riquadro «Cosa devi fare adesso»: elenca i mesi che non risultano ancora dichiarati, i versamenti aperti e le prove di pagamento che l'Ufficio ha respinto. Se non c'è niente in sospeso, te lo dice.
Sotto trovi tre indicatori: quanti mesi hai dichiarato, quanti trimestri sono chiusi e quanta parte dell'importo dovuto risulta coperta.
Non devi più tenere il conto a mente: il portale ti dice che cosa manca e entro quando.
Dove trovo le varie cose nel menu?
- Home — che cosa devi fare adesso e la tua posizione in sintesi.
- Le mie strutture — le strutture intestate al tuo account, con posti letto, CIN e CIR.
- Dichiarazioni inviate — l'archivio delle dichiarazioni già protocollate, con la ricevuta di ognuna. Per farne una nuova c'è il pulsante in alto.
- Scadenze e pagamenti — gli avvisi di versamento e il caricamento della prova di pagamento.
- Documenti dal Comune — gli avvisi e i documenti che l'Ufficio Tributi carica per te.
- Assistenza — per scrivere all'Ufficio e leggere le risposte.
Ho più appartamenti o più strutture: devo fare più account?
No. Un solo account gestisce tutte le strutture a te intestate. Le trovi in Strutture, e ognuna ha le proprie dichiarazioni.
Il versamento invece è unico: il debito trimestrale è del gestore, non della singola struttura, quindi chi ha due strutture versa una volta sola l'importo complessivo.
Le mie camere sono strutture diverse o una struttura sola?
Dipende dal CIN e dal CIR, non dal numero di camere.
- Se le camere stanno tutte sotto lo stesso CIR — è il caso di un affittacamere o di un B&B — sono una sola struttura. La registri una volta e le dichiarazioni sono uniche per tutta la struttura.
- Se hai più immobili con CIR distinti — per esempio due appartamenti per vacanza censiti separatamente — sono strutture diverse: vanno registrate una per una, ognuna con il proprio codice.
È il codice a fare la differenza perché è su quello che l'Ufficio SUAP fa il controllo incrociato con gli elenchi della Regione.
Se non sei sicuro di come sono censiti i tuoi immobili, chiedi all'Ufficio Tributi prima di registrarli: correggere dopo significa spostare dichiarazioni già protocollate.
Riferimento: Art. 4 c. 2 e art. 10 c. 3 del Regolamento comunale.
Allora a che serve il campo «stanza o appartamento»?
Serve dentro una struttura, non al posto della struttura.
Se il tuo affittacamere ha quattro camere sotto lo stesso CIR, per il Comune resta una struttura sola — ma due ospiti diversi possono soggiornarci nello stesso periodo. Senza indicare quale camera, le due quietanze sarebbero indistinguibili.
Lo scrivi al momento di scaricare la quietanza, nel campo accanto ai pulsanti. Resta salvato: se ristampi lo stesso documento lo ritrovi già compilato, e se te ne eri dimenticato puoi aggiungerlo dopo — il numero della quietanza non cambia.
Se la tua struttura è un'unità sola, lascialo vuoto: non serve a niente riempirlo.
Riferimento: Art. 3 c. 1 del Regolamento comunale.
Chi paga e chi non paga
Chi paga l'imposta di soggiorno?
La paga l'ospite che pernotta nella struttura: è lui il soggetto passivo dell'imposta.
Il gestore della struttura è il soggetto responsabile della riscossione e del versamento: incassa l'imposta dall'ospite, ne rilascia quietanza e la riversa al Comune. Non è quindi un costo della struttura, ma una somma che la struttura raccoglie per conto del Comune.
Riferimento: Art. 3 c. 1 e c. 2 del Regolamento comunale.
Chi è esente dal pagamento?
Il Regolamento prevede tre categorie esenti, e solo queste:
- i minori fino al decimo anno di età;
- i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
- i portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e il loro accompagnatore, previa dichiarazione scritta finalizzata all'assistenza.
Quando compili una dichiarazione indichi, per ogni prenotazione, quante persone non pagano e per quale motivo: il portale calcola solo le notti imponibili. Il Comune può chiedere la documentazione a supporto, quindi conservala.
Riferimento: Art. 5 c. 1 del Regolamento comunale.
I residenti a Realmonte sono esenti?
No: sono esclusi, che è una cosa diversa. L'esenzione è una deroga a un'imposta comunque dovuta; l'esclusione significa che per quella persona l'imposta non si applica affatto.
Per questo nel modulo i residenti hanno una voce dedicata, separata dalle esenzioni, e sulla ricevuta compaiono su una riga distinta.
Riferimento: Art. 3 c. 3 del Regolamento comunale.
Devo rilasciare una ricevuta all'ospite per l'imposta?
Sì, ed è un obbligo che riguarda te, non il portale.
L'imposta s'intende assolta quando l'ospite paga la ricevuta nominativa o la fattura fiscale, nella quale l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente, come «operazione fuori campo IVA».
In alternativa puoi rilasciare una ricevuta nominativa a parte con la sola indicazione dell'imposta di soggiorno.
Riferimento: Art. 6 c. 1 del Regolamento comunale.
E se l'ospite si rifiuta di pagare l'imposta?
Il gestore ha comunque l'obbligo di richiedere l'imposta e di riversare quanto riscosso. Se l'ospite rifiuta, non puoi limitarti a non dichiararlo: devi raccogliere una dichiarazione nominativa in forma scritta con il numero e il nome delle persone soggiornanti, il loro codice fiscale, la durata del soggiorno e ogni altro elemento utile a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.
Quel documento va conservato e consegnato all'Ufficio Tributi: è ciò che ti tiene indenne e permette al Comune di rivolgersi direttamente all'ospite.
Riferimento: Art. 8 c. 1 lett. c) del Regolamento comunale.
Il portale mi produce la quietanza da dare all'ospite?
Sì. Nella pagina di una dichiarazione, accanto a ogni soggiorno trovi il pulsante per scaricare la quietanza da consegnare a chi ha dormito.
Riporta la struttura con CIN e CIR, il periodo, il numero di ospiti e di esenti, i pernottamenti soggetti e l'importo, con la dicitura «operazione fuori campo IVA» che il Regolamento richiede.
Puoi scaricarla in italiano o in inglese: scegli la lingua con i due pulsanti. Il documento è lo stesso, cambia solo la lingua in cui è scritto.
In fondo c'è un codice QR: chi lo inquadra controlla sul sito del Comune che la dichiarazione da cui nasce quella quietanza sia stata davvero presentata. Serve all'ospite per essere sicuro che l'imposta che ha pagato arrivi al Comune.
Riferimento: Art. 3 c. 1 e art. 6 c. 1 del Regolamento comunale.
Perché mi chiede la stanza e non il nome dell'ospite?
Perché il nome di chi dorme il portale non lo conserva, e non deve. Al Comune serve sapere quanti hanno pernottato e per quante notti, non chi erano: un dato che non si raccoglie non va protetto né cancellato.
Quello che serve davvero è distinguere quale alloggio: una struttura può avere più stanze o più appartamenti, e senza quell'indicazione due soggiorni nello stesso periodo sono indistinguibili.
Il campo è facoltativo. Se la tua struttura è una sola unità puoi lasciarlo vuoto: sulla quietanza resterà una riga da completare a mano, se ti serve.
Se vuoi intestare il documento all'ospite, scrivi tu il nome sulla copia che gli consegni.
Riferimento: Art. 4 c. 2 del Regolamento comunale.
Che differenza c'è fra la «ricevuta della dichiarazione» e la «quietanza»?
Sono due documenti diversi e conviene non confonderli.
- La ricevuta della dichiarazione è tua: dice che il Comune ha registrato quello che hai dichiarato per quel mese, e riporta i totali del periodo. La conservi tu.
- La quietanza è dell'ospite: riguarda un solo soggiorno e attesta che hai riscosso da lui l'imposta e che la riverserai al Comune.
Non dare la prima all'ospite: contiene i numeri di tutti gli ospiti del mese, che non lo riguardano.
Riferimento: Art. 3 c. 1 del Regolamento comunale.
Posso far comparire la mia firma sulle quietanze?
Sì, ed è facoltativo. Vai su Profilo → Firma per le quietanze e carica un'immagine della tua firma: va bene una foto su foglio bianco, meglio ancora un PNG con lo sfondo trasparente. Massimo 1 MB.
Da quel momento compare da sola in fondo a ogni quietanza che scarichi, e non devi più firmarle a mano una per una. Puoi sostituirla o toglierla quando vuoi.
Attenzione: non è una firma digitale. Vale come la tua firma su un documento fotocopiato — che per una quietanza consegnata a mano è esattamente quello che serve, ma non è una firma elettronica qualificata e non va usata per altri scopi.
Se non la carichi non cambia niente: la quietanza esce con la riga da firmare a penna.
Calcolo e dichiarazione
Come si calcola l'imposta?
Il calcolo lo fa il portale. Tu inserisci arrivo, partenza, numero di ospiti ed eventuali non paganti; lui applica le due regole del Regolamento:
- la tariffa è per persona e per pernottamento, e vale EUR 1,00;
- l'imposta si applica solo ai primi 5 giorni di ogni soggiorno: dalla notte successiva l'ospite non paga più, anche se resta più a lungo.
La misura è fissata annualmente con delibera della Giunta Comunale e non può in ogni caso superare i 5 euro a persona per pernottamento.
Riferimento: Art. 4 c. 1 e c. 3 del Regolamento comunale.
La tariffa è uguale per tutte le strutture?
Il Regolamento prevede due fasce: da una parte alberghi e residence turistico alberghieri 1, 2 e 3 stelle insieme a tutte le altre tipologie ricettive; dall'altra alberghi e residence turistico alberghieri 4 e 5 stelle.
La misura di ciascuna fascia è fissata annualmente dalla Giunta Comunale. La tariffa attualmente applicata dal portale è EUR 1,00 per persona e per notte: se la Giunta dovesse deliberare importi distinti per le due fasce, l'indicazione riportata qui e nel modulo cambia di conseguenza.
Riferimento: Art. 4 c. 2 del Regolamento comunale.
Entro quando devo presentare la dichiarazione?
Entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, e anche nei casi di esenzione: se in un mese non hai avuto ospiti, o li hai avuti tutti esenti, la dichiarazione va presentata lo stesso con importo zero.
Va dichiarato il numero di persone che hanno alloggiato nel periodo, il numero di notti di permanenza e l'eventuale numero dei soggetti esenti.
Nella tua pagina iniziale trovi l'elenco dei mesi ancora da dichiarare.
Riferimento: Art. 9 c. 1 del Regolamento comunale.
Posso indicare un numero di ospiti a piacere?
No: il portale confronta il dato con i posti letto registrati per quella struttura e non consente di superarli. Se la capienza è cambiata, aggiorna prima la scheda della struttura da Strutture.
Se i posti letto risultano a zero significa che non sono stati dichiarati, e in quel caso il controllo sulla capienza non viene applicato.
Il portale
Ho sbagliato un dato in una dichiarazione già inviata: posso correggerla?
No, non da solo: una dichiarazione inviata è protocollata, cioè un documento con un numero e una data, e non si riscrive.
Scrivi all'Ufficio Tributi dalla pagina Assistenza indicando il numero di protocollo e che cosa va corretto. La rettifica la fa l'Ufficio, con una motivazione che resta registrata.
Se te ne accorgi prima di versare, segnalalo subito: correggere prima evita di pagare due volte.
Come funziona "Aggiungi al calendario"?
Scarica un evento già compilato con la scadenza e l'importo del trimestre, compatibile con Google Calendar, Outlook, Apple Calendar e applicazioni simili. Serve a non doversi ricordare a mente la data del versamento.
Quali email mi manda il portale?
Il portale ti scrive per: il codice di accesso quando serve, la conferma che una dichiarazione è stata ricevuta con il numero di protocollo, l'avviso che una prova di pagamento è stata respinta con il motivo, e le risposte dell'Ufficio alle tue richieste di assistenza.
Se il Comune ha attivato i promemoria automatici, ricevi anche un avviso prima della scadenza del trimestre ed eventuali solleciti dopo.
Non ricevi una conferma quando carichi una prova di pagamento, e non ricevi un avviso quando l'Ufficio la approva: in quel caso semplicemente il trimestre risulta a posto nella pagina Scadenze e pagamenti. Controlla lì, non nella casella di posta.
Se non ricevi nulla, guarda anche nella posta indesiderata e verifica che l'indirizzo nel tuo profilo sia quello giusto.
Posso leggere queste informazioni senza registrarmi?
Sì. Questa pagina è pubblica: chi sta valutando se aprire una struttura ricettiva a Realmonte può leggere che cosa comporta prima di registrarsi.
Serve invece l'accesso per tutto il resto — dichiarare, versare, caricare documenti — perché riguarda dati della tua struttura.
I miei dati e i documenti che carico sono protetti?
Sì. L'accesso è riservato agli utenti autorizzati, le operazioni sono protette contro le richieste falsificate, i dati personali e i documenti caricati sono conservati cifrati, e le operazioni rilevanti restano tracciate in un registro consultabile dall'Ufficio.
Le prove di pagamento che carichi sono visibili solo a te e all'Ufficio Tributi.
Chi contatto se ho un problema?
Usa la sezione Assistenza del menu: la richiesta arriva all'Ufficio Tributi e la risposta ti compare nel portale, così resta traccia dello scambio. Quando l'Ufficio risponde te lo segnala anche la campanella delle notifiche.
In alternativa: PEC protocollo.realmonte@pec.it — telefono +39 0922 810811.
La PEC è il canale da utilizzare quando serve certezza legale della trasmissione.
Dove trovo il Regolamento comunale?
Le regole su applicazione, esenzioni, versamenti e sanzioni sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno del Comune di Realmonte, approvato con delibera consiliare n. 50 del 06.12.2017 e modificato con delibera n. 7 del 26.06.2018.
Le risposte di questa pagina riportano l'articolo di riferimento. In caso di divergenza fra quanto scritto qui e il Regolamento, vale il Regolamento.
Versamento
Come si versa l'imposta al Comune?
Il versamento si fa entro il sedicesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, sul conto corrente bancario di tesoreria intestato al Comune di Realmonte, con bonifico bancario oppure in contanti presso gli sportelli della banca tesoriera nei limiti stabiliti dalla legge. L'Amministrazione può attivare ulteriori modalità e ne dà comunicazione.
- Invia le dichiarazioni mensili: il portale somma gli importi del trimestre.
- A trimestre chiuso apri Scadenze e pagamenti e scarica l'avviso di versamento, che riporta importo, IBAN e causale.
- Esegui il pagamento indicando il codice pagamento nella causale.
- Carica la contabile in PDF, JPG o PNG e attendi il controllo dell'Ufficio Tributi.
Riferimento: Art. 8 c. 1 lett. a) e b) del Regolamento comunale.
Che cosa succede se il trimestre è di importo minimo?
Se il versamento dovuto per il trimestre è di importo uguale o inferiore a 10,00 euro, non si versa subito: l'importo viene riversato nel trimestre successivo insieme a quello del periodo di riferimento. Il portale lo fa da solo e te lo mostra come importo riportato.
Attenzione a un limite che non ammette eccezioni: il versamento deve in ogni caso essere effettuato entro la fine dell'anno di competenza. Per questo il quarto trimestre non è mai rinviabile, qualunque sia l'importo.
Riferimento: Art. 8 c. 2 del Regolamento comunale.
A che cosa serve il codice pagamento?
Identifica in modo univoco il trimestre a cui il versamento si riferisce. Riportarlo nella causale è ciò che permette all'Ufficio Tributi di abbinare il bonifico alla tua posizione senza doverti contattare.
Lo trovi sull'avviso di versamento e nella pagina Scadenze e pagamenti.
Quando il pagamento risulta regolare?
Il caricamento della contabile non equivale al pagamento verificato. La prova entra in verifica presso l'Ufficio Tributi, e solo quando l'Ufficio la accetta il trimestre risulta regolare.
Non riceverai una email di conferma, né quando carichi né quando l'Ufficio approva: lo stato lo leggi nella pagina Scadenze e pagamenti, dove la ricevuta passa da «In attesa di verifica dell'Ufficio» a «Versamento verificato dall'Ufficio».
Se invece la prova viene respinta ricevi un avviso, con il motivo, e la trovi segnalata anche nella pagina iniziale.
L'Ufficio ha respinto la mia prova di pagamento: cosa devo fare?
Devi caricarne una nuova: finché non lo fai il trimestre resta scoperto, anche se il versamento lo hai fatto davvero.
Te ne accorgi in tre modi: la voce compare in «Cosa devi fare adesso» nella pagina iniziale, nella campanella delle notifiche, e nella pagina Scadenze e pagamenti accanto alla ricevuta respinta, con il motivo indicato dall'Ufficio.
I motivi più frequenti sono un documento illeggibile, un importo che non corrisponde o una contabile riferita a un altro periodo. Se il motivo non ti è chiaro, scrivi dalla pagina Assistenza prima di ricaricare.
Che cosa succede se pago in ritardo o in modo parziale?
Il Regolamento comunale prevede, per versamento omesso, ritardato o parziale, una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (art. 11 comma 1); e da EUR 25,00 a EUR 500,00 per dichiarazione omessa, incompleta o infedele alle prescritte scadenze (art. 11 comma 2). Il ritardo va quindi sanato appena possibile.
In questo momento il portale non calcola le sanzioni: nella pagina Scadenze e pagamenti vedrai quindi la sola imposta dovuta. Questo non rende regolare un versamento tardivo: la contestazione e l'eventuale atto restano di competenza dell'Ufficio Tributi, che procede secondo il Regolamento.
Se il ritardo dipende da un errore nella dichiarazione, contatta l'Ufficio dalla pagina Assistenza prima di versare: correggere prima evita di pagare due volte.
Riferimento: Art. 11 del Regolamento comunale.
Che cosa succede se non verso quanto accertato?
Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
È il motivo per cui conviene rivolgersi all'Ufficio Tributi prima che il termine scada, anche solo per chiarire una posizione che si ritiene sbagliata.
Riferimento: Art. 12 c. 1 del Regolamento comunale.
Ho versato più del dovuto: posso chiedere il rimborso?
Sì, con due limiti da conoscere.
- Il rimborso va richiesto entro sei mesi dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a 50,00 euro.
In alternativa, l'importo versato in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle scadenze successive. La compensazione richiede una richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del versamento su cui la si vuole applicare, per la preventiva autorizzazione.
Rimborso e compensazione si richiedono all'Ufficio Tributi: non esiste una procedura automatica nel portale.
Riferimento: Art. 13 del Regolamento comunale.
Obblighi della struttura
Devo esporre qualcosa nella struttura?
Sì. I gestori sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno.
Inoltre, nei contratti fra gestori delle strutture ricettive e operatori deve essere prevista un'adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
Se non hai ricevuto il materiale informativo, richiedilo all'Ufficio Tributi dalla pagina Assistenza.
Riferimento: Art. 7 c. 1 del Regolamento comunale.
Che controlli fa il Comune?
Il Comune controlla l'applicazione, il pagamento e il versamento dell'imposta, oltre alla presentazione delle dichiarazioni. Nell'esercizio dell'attività di controllo può invitare i soggetti passivi e i gestori a esibire o trasmettere atti e documenti, e inviare questionari da restituire compilati e firmati.
Ogni anno entro il 30 aprile l'Ufficio SUAP, di concerto con l'Ufficio Tributi, effettua un controllo incrociato fra le strutture che hanno versato e le strutture ricettive censite dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per verificare che non esistano strutture operative non in regola.
Riferimento: Art. 10 del Regolamento comunale.
Non sono d'accordo con un atto ricevuto: a chi mi rivolgo?
Il primo passo utile è l'Assistenza del portale o un contatto diretto con l'Ufficio Tributi: molti casi sono errori materiali che si chiudono senza contenzioso.
Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono comunque devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Riferimento: Art. 14 c. 1 del Regolamento comunale.
Domicilio digitale
Che cos'è il domicilio digitale?
È un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto come canale ufficiale per ricevere le comunicazioni e le notifiche con valore legale della Pubblica Amministrazione.
Una volta eletto, gli atti arrivano in tempo reale, senza ritardi né problemi di mancato recapito, e senza doversi spostare per ritirarli.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, art. 1.1 del Regolamento comunale.
Chi può eleggere il domicilio digitale presso il Comune?
Attenzione, perché il perimetro è stretto: possono eleggerlo esclusivamente i contribuenti persone fisiche non esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo.
Chi gestisce una struttura ricettiva nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo è quindi fuori da questa possibilità, e continua a ricevere gli atti tributari con i canali ordinari. La cosa non riguarda il portale dell'imposta di soggiorno: sono due procedimenti distinti.
Ciascun soggetto può eleggere un solo domicilio digitale, valido anche per gli atti a lui destinati in qualità di erede o rappresentante legale di altro soggetto.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, artt. 2.1 e 2.2 del Regolamento comunale.
Come si elegge?
Ci sono due strade.
- Su INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali gestito da AgID: si accede a domiciliodigitale.gov.it con SPID, CIE o CNS e si indica la propria PEC. Da quel momento la PEC diventa il canale ufficiale per tutte le notifiche della Pubblica Amministrazione.
- Come domicilio digitale speciale presso il Comune, tramite l'apposita funzionalità dell'area riservata del sito del Comune di Realmonte.
In entrambi i casi il Comune invia un codice di validazione al domicilio indicato, per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità: l'inserimento del codice nell'area riservata conclude positivamente la verifica.
Non è consentita la registrazione di un indirizzo PEC già registrato e associato a un altro utente.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 del Regolamento comunale.
Da quando ha effetto, e per che cosa vale?
La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca hanno effetto ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni dal momento in cui il processo di validazione si conclude con esito positivo, non da quando si inserisce l'indirizzo.
Il domicilio digitale è utilizzato per gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati e per le comunicazioni per le quali la legge non prescrive la notificazione. È utilizzato anche dall'agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione coattiva, per i carichi affidatigli da tutti gli enti creditori, anche diversi dal Comune di Realmonte.
Va sottolineato un punto: chi elegge una PEC di cui non ha la titolarità non può poi opporre eccezioni sulla forma o sulla data delle notifiche ricevute a quell'indirizzo, che restano pienamente valide.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, artt. 3.2, 3.3 e 3.4 del Regolamento comunale.
Che vantaggi comporta?
Per i contribuenti persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che eleggono il domicilio digitale ai fini della notifica degli atti tributari comunali sono previste misure premiali in materia di rateizzazione: allungamento dei piani di dilazione, sconti sugli interessi, soglie di accesso agevolate o un numero maggiore di rate.
Il beneficio si applica solo se il contribuente è in regola con la PEC e non ha contenziosi aperti.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, art. 4 del Regolamento comunale.
Come si cambia o si revoca?
Le variazioni si comunicano con le stesse modalità dell'elezione, quindi con la procedura di validazione. La revoca si comunica mediante l'apposita funzionalità.
Chi aveva già comunicato una PEC deve confermarla con la funzionalità dell'area riservata: in assenza di conferma l'indirizzo si intende revocato.
Il richiedente è responsabile a ogni effetto di legge delle informazioni comunicate e deve comunicare ogni mutamento del domicilio eletto.
Riferimento: Regolamento domicilio digitale, artt. 1.4, 1.5 e 6.1 del Regolamento comunale.
Le risposte hanno valore informativo. In caso di divergenza con il Regolamento comunale, vale il Regolamento.
Gestisci una struttura ricettiva a Realmonte?
L'accesso al portale serve a presentare le dichiarazioni mensili e a versare l'imposta ogni trimestre.